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L’Accademia Italiana del Codice di Internet in audizione parlamentare: “Il diritto di accedere ai dati, presupposto dell’esercizio della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero”

“Il diritto di accedere ai dati e alle informazioni detenute da parte delle pubblica amministrazione è un presupposto fondamentale per l’esercizio della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero che risponde anche all’ulteriore esigenza di assicurare la trasparenza della p.a. L’Accademia intende offrire il proprio contributo al dibattito politico in corso di svolgimento sul FOIA nella prospettiva di individuare le migliori modalità per assicurare il corretto esercizio di tale diritto e l’equo contemperamento dei diversi interessi coinvolti”.

È quanto ha sostenuto il Prof. Alberto Gambino, presidente dell’Accademia italiana del Codice di Internet, intervenendo nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 aprile 2016, insieme alla prof. Anna Papa (Ordinario di di diritto pubblico e membro del Comitato direttivo dell’Accademia) e dell’avv. Elena Maggio (fellow dell’Accademia, Ph.D. – Assegnista di ricerca in diritto industriale), alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, nell’ambito di un’audizione sullo schema di decreto legislativo (Atto del Governo 267), recante il c.d. FOIA italiano.

La professoressa Papa e l’avvocato Maggio hanno illustrato le modifiche che IAIC ritiene possano migliorare lo schema di decreto legislativo, quali la riforma dell’istituto del silenzio-diniego e della procedura di opposizione avverso gli eventuali provvedimenti di diniego all’accesso.

“Non si comprendono – ha osservato la Papa le critiche formulate avverso la disposizione che specifica i limiti oggettivi all’esercizio del diritto di accesso elencando al primo comma quelli volti a tutelare gli interessi pubblici e al secondo quelli volti a salvaguardare i diritti dei soggetti privati coinvolti. Essa reca una formulazione analoga  a quella impiegata da altri legislatori europei e dal legislatore americano che, proprio in questa materia, è stato un precursore”.

“Il rischio di comportamenti “opachi” da parte delle amministrazioni non risiede nella previsione di limiti oggettivi, ma piuttosto nella scelta di ammettere che le amministrazioni non motivino l’eventuale diniego e non si consenta al cittadino di ricorrere anche stragiudizialmente avverso tale diniego”.

7 aprile 2016

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