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“Single window” and efficiency of the supervisory action: towards the privacy regulation

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Sul punto la disciplina vigente (direttiva 95/46/EC) si limita a riconoscere che un’impresa attiva in più Stati debba confrontarsi con più Autorità; non identifica, invece, meccanismi di coordinamento e/o di cooperazione né disciplina i casi in cui il trattamento dei dati da parte di una sola impresa sia in grado di incidere oltre i confini nazionali. È evidente che l’impianto del 1995 è valido e continua a giustificarsi quando il trattamento dei dati si realizza e i suoi effetti si esauriscono in un contesto “locale”. Viceversa, quando ci si confronta con comportamenti dall’impatto transfrontaliero, il modello del 1995 svela limiti insuperabili in termini di incertezza giuridica, frammentazione nelle procedure, disparità di trattamento e di protezione (anche in ragione di risorse non omogenee e priorità non allineate), cui si sommano costi economici ingenti, anzi eccessivi secondo la Commissione europea.

Senonché, dal punto di vista sociale, la richiesta della convergenza sostanziale delle regole e la sua applicazione centralizzata è temuta (e strenuamente osteggiata) da chi rivendica il primato nazionale nell’enforcement dei diritti fondamentali per evitare i rischi di “cattura” e radicare la cultura del diritto sul territorio. Come uscire da questo impasse? La Presidenza del Consiglio dell’Unione è tornata sul punto assai di recente, rimarcando come l’applicazione delle nuove regole sulla privacy dovrà essere indirizzata al rispetto dei principi di convergenza, coerenza e non contraddizione delle prassi nazionali. In questa rilettura (e nel relativo favor verso il meccanismo del one stop shop) si coglie un immediato raccordo – da valorizzare – con la metrica del diritto comunitario della concorrenza, per la quale l’efficienza dell’azione di vigilanza passa sì attraverso la modernizzazione delle regole, ma anche attraverso la concentrazione nella loro applicazione, almeno sino a quando non si consolidi la cultura dei diritti. Qui infatti, l’obiettivo della semplificazione e dell’uniformazione delle regole è stato raggiunto efficacemente ricorrendo proprio al meccanismo dello sportello unico, che, insieme ad utili clausole di salvaguardia, ha consentito di creare, orientare e consolidare la cultura del diritto, senza che i temuti rischi di cattura si realizzassero.

I benefici dell’accentramento delle funzioni sono risultati notevolissimi: si è rafforzato il cosiddetto acquis communitaire e con esso la certezza e prevedibilità del diritto. In una prospettiva di mercato, si è accelerato l’abbattimento delle barriere e con esso la definizione di un mercato interno in cui ci si confronta ad armi pari. L’effetto finale è consistito nell’armonizzazione sostanziale delle regole e nell’accrescimento della fiducia dei cittadini, che insieme hanno consentito il passaggio ad un sistema decentrato. Insomma, nella delicata fase attualmente in discussione la politica e il diritto comunitario della concorrenza possono offrire spunti utili, suggerendo i pregi del meccanismo dello sportello unico e le virtù di un sistema che riconosca ampi poteri esclusivi alla cd autorità capofila.

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